Tirocini formativi non curriculari: ex art.73 L.98/2013; ART.37 l.11/2011; art.44 L.247/2012-D.M. 58/2016 e tirocini formativi curriculari
Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013) è uno stage di formazione teorico-pratica presso Uffici Giudiziari, da svolgersi in affiancamento a magistrati di Corte d'appello, di tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, uffici di sorveglianza, tribunale dei minorenni nonché giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato, finalizzato all'accesso al concorso in magistratura.
REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale.
- Punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ovvero una media di almeno 27/30simi nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.
- Non aver compiuto 30 anni di età.
DURATA
Il tirocinio ha la durata massima di 18 mesi, articolati in ragione delle attività lavorative del magistrato ordinario. E’ richiesta una presenza minima di 24 ore settimanali: il tirocinio prevede assistenza al magistrato affidatario nella preparazione dell'agenda, nello studio delle cause, nelle ricerche di giurisprudenza e di dottrina, collaborazione nella stesura dei provvedimenti e partecipazione — salvo specifiche eccezioni alle camere di consiglio ed alle udienze, sia pubbliche che istruttorie o camerali, nel rispetto di obblighi di segreto e riservatezza connessi alla funzione giurisdizionale.
COME FARE PER
La domanda di ammissione va indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013. ln alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà valutata in base alle esigenze dell'ufficio.
La Procura di Lecco garantisce l'esperienza e la disponibilità dei propri magistrati professionali, la più parte dei quali ha già svolto l'attività di affidatario di tirocinanti Particolare attenzione sarà dedicata alla predisposizione delle attività formative per i tirocinanti, inclusi i piani individuali di tirocinio.
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Agli ammessi allo stage è attribuita, a domanda, una borsa di studio in misura non superiore ad euro 400 mensili, annualmente bandita con apposito decreto del Ministro della Giustizia, indicante i requisiti per l’attribuzione (sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica) e l'effettivo ammontare delle risorse disponibili.
FEEDBACK
L'esito positivo del tirocinio:
- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.
TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI: EX ART.37 L. 111/2011
L'art. 37 D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011) prevede la possibilità per gli uffici giudiziari di stipulare apposite convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e con i consigli degli Ordini degli Avvocati per lo svolgimento, presso gli uffici giudiziari, del primo anno di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
La durata del tirocinio è limitata ad un periodo di 12 mesi ed è sostitutiva del pari periodo del percorso formativo svolto presso l'ente stipulante.
Questa tipologia di formazione in stage ha una durata massima di dodici mesi ed è strutturato come un percorso di orientamento al lavoro nel caso della convenzione universitaria o sostitutivo del percorso formativo di pratica forense nel caso della convenzione con l'ordine professionale. Non è prevista alcuna retribuzione né rimborso spese o trattamento previdenziale ed il rapporto non può costituire titolo per l'instaurazione di pubblico impiego.
Presso il distretto della Corte d’Appello di Milano è in essere la convenzione con la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Milano, valida per tutti gli Uffici giudiziari del distretto.
TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI: EX ART.44 L.247/2012 – D.M. 58/2016
L'art. 44 L.247/2012 prevede il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari in sostituzione dell’attività di praticante avvocato, per un periodo massimo di 12 mesi, come da Regolamento n. 58/2016.
TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI
La Procura della Repubblica di Lecco e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca hanno stipulato apposita convenzione per consentire agli studenti universitari di svolgere un tirocinio curriculare della durata massima di dodici mesi avente carattere orientativo e attuativo dell’alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.
Non è prevista alcuna retribuzione, né rimborso spese o trattamento previdenziale ed il rapporto non può costituire titolo per l’instaurazione di pubblico impiego.