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Funzioni

La Procura della Repubblica è l’ufficio del Pubblico Ministero.

Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari (art. 70 co. 1 Ord. Giud.).

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di Vice Procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’art. 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge (art. 71 Ord. Giud.).

Attribuzioni del pubblico ministero

Veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita (art. 73 Ord. Giud.).

Inizia ed esercita l’azione penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 112 della Costituzione e dal vigente codice di procedura penale.

Dispone direttamente della Polizia Giudiziaria (art. 109 Cost.)

Un rappresentante del Pubblico Ministero interviene a tutte le udienze penali delle Corti e dei Tribunali Ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può avere luogo (art. 74 Ord. Giud.).

Esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge: in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può avere luogo. Il Pubblico Ministero interviene sempre negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 75 Ord. Giud.).

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge in materia di Stato Civile.

Nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell’interesse della legge ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali (art. 77 Ord. Giud.)

Promuove l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge (art. 78 Ord. Giud.).

Fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio (art. 79 Ord. Giud.).

Presso le Corti d’Appello ed i Tribunali ordinari il Pubblico Ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali. Il Pubblico Ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. In materia civile non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine ed il servizio interno delle Corti o dei Tribunali ordinari ( art. 80 Ord. Giud.).

  • Funzioni in materia penale

    Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (art. 50 C.P.P.)

    Il Pubblico Ministero svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326 C.P.P.)

    Dirige le indagini e dispone direttamente della Polizia Giudiziaria( art. 327 C.P.P.).

    Compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell’art. 326 C.P.P. e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 378 C.P.P.).

    Richiede al Giudice l’applicazione di misure cautelari personali coercitive della libertà personale o interdittive (artt. 272 e ss. C.P.P.)

    Dispone il fermo delle persone gravemente indiziate di un delitto nei casi previsti dalla legge (art. 384 C.P.P.).

    Richiede la convalida dell’arresto o del fermo al G.I.P. nei casi previsti dalla legge (art. 380 C.P.P.).

    Dispone l’immediata liberazione del fermato o dell’arrestato nel caso di errore di persona o quando le misure privative della libertà personale siano avvenute fuori dai casi previsti dalla legge o di inosservanza dei termini per il procedimento di convalida (art. 389 C.P.P.).

    Richiede, e nei casi di urgenza dispone, l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni ( artt. 266 e ss. C. P.P.).

    Richiede al Giudice le misure cautelari reali del sequestro preventivo e del sequestro conservativo (artt. 316 e 321 C.P.P.). In via di urgenza può disporre direttamente il sequestro preventivo (art. 321, c.3 bis C.P.P.).

    Dispone il sequestro probatorio (art. 354 C.P.P.).

    Dispone ispezioni, perquisizioni locali e personali (artt. 370 e 244 e ss. C.P.P.).

    Quando non deve richiedere l’archiviazione esercita l’azione penale, formulando l’imputazione nei casi previsti dalla legge ovvero con richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 C.P.P.) o di citazione diretta (art. 550 C.P.P.). Dispone, inoltre, il giudizio direttissimo (art. 449 C.P.P.) richiede il giudizio immediato (art. 453 C.P.P.) ed il cd. patteggiamento (art. 444 C.P.P.).

    Richiede il decreto penale di condanna nei casi previsti dalla legge (art. 459 C.P.P.)

    Può proporre impugnazione delle sentenze pronunziate dal Tribunale e dal Giudice di Pace nei casi stabiliti dalla legge,quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero nell’udienza (art. 570 C.P.P.)

    Cura di ufficio l’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive o l’esecuzione di misure di sicurezza (art. 655 e segg. C.P.P.)

  • Funzioni in materia civile

    Il Pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi previsti dalla legge (art. 69 C.P.C.).

    Il Pubblico Ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

    1. nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
    2. nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
    3. nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
    4. in materia elettorale
    5. negli altri casi previsti dalla legge.

    Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

    Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse (art. 70 C.P.C.)

    Il Pubblico Ministero può richiedere il fallimento del debitore:

    1. quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore (art.7, c. 1 L. Fallimentare);
    2. quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. (art 7, c. 2 L. Fallimentare):
      • Volontaria giurisdizione

    Per gli atti dello Stato Civile ha competenza in relazione a:

    • Dichiarazioni tardive di nascite
    • Formazione degli atti di nascita, matrimonio e morte avvenuti all’estero
    • Rettifica degli atti dello stato civile

    Dispone la notificazione degli atti civili provenienti da autorità straniere

  • Funzioni amministrative

    Vigila sugli Albi professionali e disciplina.

    Esercita l’azione disciplinare nei confronti dei Notai e può richiedere l’attivazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Avvocati.

    Vigila sulla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

    Vigila sulla Conservatoria del Pubblico Registro Automobilistico.

    Cura l'istruttoria delle domande per la partecipazione ai concorsi in magistratura e per il notariato.

    • Legalizzazioni e apostille

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