Rilascio del Casellario Giudiziario da parte del Datore di Lavoro
CERTIFICATI RICHIESTI DAI DATORI DI LAVORO
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI."(GU n.68 del 22-3-2014 ).
L'art. 2 di tale decreto introduce l'art. 25 bis nel T.U. sul Casellario Giudiziale (D.P.R. 313/2002) che dispone: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori."
Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non adempie all'obbligo (art. 2 comma 2).
PER CHI SORGE L’OBBLIGO
- l’obbligo sorge solo per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro; non sorge se ci si avvale di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro; quindi nessun obbligo grava su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari;
- la norma non ha portata retroattiva;
- l'obbligo si riferisce al momento in cui inizia il rapporto di lavoro;
- se il datore di lavoro è pubblico, fatta la richiesta di certificato al Casellario, in attesa dell'acquisizione del certificato, può acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione; se è privato, una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà.
Per questi certificati sono dovuti:
- 1 marca da bollo da € 16,00
- 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,92 (in caso di urgenza una marca da euro 7,84) salvo i casi di esenzione che devono essere documentati dagli aventi diritto.
Documento | Download | Data |
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modello 25 bis DATORE DI LAVORO | 99 KB | 11/05/2022 |