Liquidazione spese di giustizia
Informazioni generali
Nel corso dell’attività della Procura capita spesso che si faccia ricorso ai servizi offerti da soggetti come consulenti tecnici, testimoni, società che offrono servizi di intercettazione telefonica, interpreti, traduttori, custodi di veicoli sottoposti a sequestro. Il termine “liquidazione delle spese di giustizia” è riferito appunto ai compensi e alle indennità spettanti a questi soggetti, i quali devono essere ovviamente liquidati dal Magistrato presso il quale si svolge il procedimento.
Completata l'attività, l'interessato presenta un'istanza di liquidazione o, per i servizi di intercettazione, la fattura presso la Cancelleria del Magistrato che ha conferito l'incarico, in modo da ricevere il compenso dovuto.
Normativa
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Chi può richiederlo
La richiesta può essere effettuata a pena di decadenza:
- entro 100 giorni dal compimento delle operazioni
Casi particolari
Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta una indennità per la custodia e conservazione. L’indennità per la custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute nel Decreto Ministero della Giustizia n° 265 del 2/9/2006.
A chi rivolgersi
La liquidazione delle spese di giustizia avviene dietro presentazione di apposita istanza da parte del prestatore entro i termini previsti dal TU dal compimento delle operazioni. In tale istanza dovranno essere inclusi, secondo il modello predisposto:
- I dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente nonché i recapiti telefonici e telematici
- Il numero del procedimento penale ed il Magistrato assegnatario
- La somma richiesta
- L’ammontare delle spese autorizzate e sostenute
All’istanza dovranno anche essere allegati:
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’richiedente
- Fotocopia del codice fiscale del richiedente
- Documentazione relativa alle spese autorizzate e sostenute: fatture, ricevute fiscali, ecc.
N.B.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).