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Rilascio dei certificati del Casellario giudiziale locale (art.23 del DPR 14/11/2002 n.313)

Informazioni generali

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza delle condanne penali definitive e di alcuni provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti a carico di una determinata persona.

Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita del richiedente.
Possono essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:

Il certificato generale del casellario giudiziale riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile).

Il certificato penale riporta le iscrizioni penali del casellario giudiziale riferite ad un determinato soggetto.

Il certificato civile riporta solo i provvedimenti di natura civile, quali:
interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile (perdita o revoca della cittadinanza).

Normativa

Certificato generale: artt. 3 e 24 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario

Certificato penale: artt. 3 e 25 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario

Certificato civile: art. 26 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario

Nota bene

I certificati del casellario giudiziale non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi il cittadino dovrà fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Chi può richiederlo

Il certificato può essere richiesto:

  • dall’interessato o da persona da lui delegata
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
  • dall’autorità giudiziaria penale che provvede direttamente alla sua acquisizione.

Casi particolari

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà famigliare, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.

La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell’interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

Durata

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

A chi rivolgersi

(Front Office) della Procura della Repubblica – presso il Tribunale di Lecco – 4° piano del Palazzo di Giustizia, Corso Promessi Sposi, 27/f - 23900 Lecco (LC)

Documentazione richiesta

Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco - ufficio per il pubblico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente
  • le marche da bollo necessarie:
    • una marca da bollo da euro 16,00 (per i certificati: generale, civile e penale)
    • una marca da bollo per diritto di certificato da euro 3,92 per il ritiro senza urgenza (dopo tre giorni) oppure da euro 7,84 per il ritiro con urgenza (in giornata).

La richiesta può essere consegnata anche da persona delegata dall’interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega. Il delegato dovrà presentarsi in Procura con:

  • domanda firmata dal richiedente
  • delega
  • il proprio documento di identità in corso di validità
  • fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

La richiesta e l’invio del certificato può avvenire anche per posta, in tal caso occorrono, oltre alle marche da bollo:

  • la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente
  • una busta già affrancata e riportante l’indirizzo del richiedente, che l’ufficio utilizzerà per la spedizione di quanto richiesto.
Il rilascio del certificato è esente da bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72.
Nei casi di diritto all’esenzione, produrre idonea documentazione e/o dichiarare sotto la propria responsabilità il numero del procedimento ad es. di amministrazione di sostegno, separazione /divorzio che gode dell’esenzione.
 
Con l’entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019 n.3 (art.1 comma 14), in relazione al certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ai fini elettorali, i costi per il suo rilascio sono ridotti della metà previa dichiarazione dell’interessato che il certificato serve a rendere pubblici dati sul sito internet del partito o Movimento politico.
 

Costi

Per i certificati: generale, civile e penale

  • una marca da bollo da euro 16,00
  • una marca per diritto di certificato da euro 3,92 per il ritiro senza urgenza (dopo due giorni) oppure da euro 7,84 per il ritiro con urgenza (in giornata).

Sono esenti da bollo e da diritti di cancelleria i certificati richiesti e rilasciati per uso:

  • adozione

Tempi

Il certificato urgente viene rilasciato lo stesso giorno della richiesta.

Il certificato non urgente viene rilasciato 3 giorni dopo la richiesta.

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